Descrizione
Le Organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
Il segretario competente è quello del comune dove ha sede l'associazione di volontariato. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Attualmente, il Codice del Terzo Settore non impone particolari formalità, come la vidimazione, per la tenuta degli altri registri e libri sociali (es. libro dei verbali).
Per la vidimazione è necessario che:
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ogni pagina del registro per il quale è richiesta la vidimazione, deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente;
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nei registri rilegati devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’Ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari);
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nei registri a fogli mobili devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell’Ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.
La richiesta di vidimazione debitamente compilata deve essere presentata, unitamente al registro, presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, come da modulo di richiesta.
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Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2024, 11:59